Articolo pubblicato il 25 Novembre 2020 su Il Fatto Quotidiano on line area Pro labour
Come ridurre i costi del lavoro per fronteggiare l’emergenza sanitaria, senza incidere sulla retribuzione dei lavoratori? Dal 04 Novembre è finalmente operativo uno strumento innovativo che offre alle imprese la riduzione dei costi fissi, tramite la riduzione dell’orario di lavoro, senza però impattare sulla retribuzione. Denominato “Fondo Nuove Competenze”, il nuovo strumento consente alle imprese di rimodulare temporaneamente l’orario di lavoro, per far fronte alle mutate esigenze organizzative e produttive, senza incidere sulla quantità di ore lavorate ma solo sulla variazione di destinazione, finalizzando una parte dell’orario di lavoro alla realizzazione di appositi percorsi di formazione, con il vantaggio di offrire ai propri lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutate condizioni del mercato, o per accedere ad eventuali percorsi di ricollocazione.
Il “Fondo Nuove Competenze” è gestito dall’Anpal (Agenzia Nazionale delle Politiche del Lavoro), e mette sul piatto 730 milioni di euro per remunerare gli oneri retributivi, contributivi e assistenziali dei lavoratori in formazione. Istituito dal decreto Rilancio (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO 2014-2020, rifinanziato con ulteriori 200 milioni per il 2020 e 300 milioni per il 2021 dal decreto Agosto (art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104), il Fondo è disciplinato dal decreto interministeriale del 22 ottobre 2020 e può essere incrementato con risorse messe a disposizione dalle Regioni, dai Programmi operativi nazionali e regionali (PON e POR) del Fondo sociale europeo (FSE) e dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Lo strumento prevede una stretta collaborazione fra le imprese e i sindacati maggiormente rappresentativi, unici soggetti deputati a stipulare l’accordo di rimodulazione e a specificare le attività formative previste. L’accordo deve contenere il progetto formativo per lo sviluppo delle nuove competenze, in cui devono essere individuati i fabbisogni del datore di lavoro, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze determinate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, gli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, i soggetti destinatari del progetto, il soggetto erogatore della formazione, gli oneri, le modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e la relativa durata. Tutte le imprese private in regola con il versamento dei contributi, che abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2020 un accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro, possono presentare istanza di accesso ai finanziamenti del Fondo tramite formale richiesta all’Anpal.
La valutazione delle istanze di contributo avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle del 31 Dicembre 2020 è fissato solo per la sottoscrizione dell’accordo di rimodulazione e non per la presentazione delle istanze, che potranno essere trasmesse anche nel 2021 fino ad esaurimento dei fondi domande, una volta sentita la Regione interessata rispetto alla conformità ai requisiti richiesti. Il termine in dotazione. Il decreto attuativo prevede una durata massima di 250 ore di formazione per ogni lavoratore coinvolto, da svolgersi entro 90 giorni dall’approvazione da parte dell’Anpal.
Strumento molto funzionale per fronteggiare l’emergenza sanitaria rispetto agli obiettivi dichiarati, il “Fondo Nuove Competenze” prevede vincoli temporali e di governance che rischiano di penalizzare le imprese di piccolo dimensionamento e i lavoratori svantaggiati sul piano occupazionale. In primo luogo, l’approvazione delle istanze in ordine cronologico non premia le imprese che hanno maggiormente bisogno, ma quelle più veloci e strutturate. In secondo luogo, la governance del Fondo prevede la partecipazione attiva di tutte le amministrazioni regionali e dei Fondi Interprofessionali. Il che, anziché semplificare, comporta un moltiplicarsi di soggetti cui è richiesto di lavorare insieme, adottando misure allineate e convergenti, pena il fallimento delle politiche attive previste dal Fondo. In terzo luogo, se i sindacati non riescono a svolgere un’attività capillare in tempi strettissimi, ovvero l’articolazione dei fabbisogni formativi da inserire entro il 31 Dicembre 2020 nell’accordo di rimodulazione, le imprese saranno portate a seguire le indicazioni dei molteplici soggetti tecnici, che si muovono con maggiore velocità, e gli accordi di condivisione saranno formali ed ex post, senza garantire la partecipazione attiva dei lavoratori destinatari, con la conseguenza che le prevalenti logiche di mercato penalizzeranno ulteriormente i lavoratori ad elevato rischio occupazionale. Nelle 56 FAQ (risposte alle domande più frequenti rispetto al funzionamento del Fondo Nuove Competenze) pubblicate sul sito dell’Anpal il 23 Novembre 2020[1] si legge: “Il termine per la sottoscrizione degli accordi è fissato ad oggi al 31/12/2020. Questo termine potrà essere prorogato previa modifica del DM attuativo” (FAQ 43). Affermazione ambigua nell’esposizione ma chiara nel senso, che lascia intuire la concreta possibilità di una proroga anche rispetto alla stipula degli accordi di rimodulazione. Questa ulteriore confusione contribuisce ad accumulare condizioni di svantaggio per le categorie economiche e occupazionali più deboli, lasciando ampi spazi di manovra alle grandi imprese ben strutturate, le uniche in grado di fronteggiare un così elevato grado di incertezza e di governare i continui cambi di condizioni per accedere ai finanziamenti. Che, è bene ricordare, sono pubblici. E che dovrebbero essere fruibili in primis da parte di chi rischia di chiudere, e restare senza lavoro.
[1] [1] https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586546/Faq-Fondo+Nuove+Competenze-23-11-2020.pdf/7cc18cd9-66f4-dac5-803b-4e0ad951f47c?t=1606133152394